1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 586-bis. (Violenza sessuale). - Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sette a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.
La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva».